Veterinario Aziendale: l‘avatar di Trento ha avuto il conforto del TRGA

01/08/2018
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha respinto la domanda cautelare proposta nel ricorso con il quale la Federazione ha impugnato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 per quanto attiene la tenuta da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel territorio provinciale dell’elenco dei veterinari aziendali deducendo la violazione dell’art. 4 della legge n. 3/2018 che invece affida la tenuta di albi ed elenchi alla Federazione.
Nella Camera di Consiglio del 31 luglio scorso, il Tribunale ha ritenuto che il gravame non appare sostenuto da sufficienti profili di fumus boni iuris e di periculum in mora.

Per quanto l'assunto non trovi riscontro nella Legge Provinciale, né tantomeno nel Regolamento di esecuzione, il TRGA ha argomentato che “l’istituzione dell’elenco tenuto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari non esclude l’iscrizione all’elenco pubblico nazionale tenuto dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani”.
Nessun danno sarebbe poi arrecato dal regolamento impugnato al corretto esercizio delle funzioni istituzionali della Federazione ricorrente e, a maggior ragione, nessun pregiudizio grave e irreparabile in danno della ricorrente durante il tempo necessario a giungere alla decisione del ricorso. Per la corte “assume, di contro, rilevanza il pregiudizio che, in caso di concessione della misura cautelare, subirebbe la Provincia autonoma con la sospensione dell’operatività dell’elenco dei veterinari aziendali, avviato a far data dal il 1° luglio 2018”.
Impregiudicata ogni statuizione riguardo della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla FNOVI.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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